Art. 64.
(Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali).

      1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione con la formula: «L'Assemblea legislativa regionale ha approvato, il Presidente della Regione promulga la seguente legge». Al testo della legge, segue la formula: «La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione».
      2. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione, salvo che non sia fissato nella legge stessa un termine diverso.
      3. La legge regionale è riprodotta nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

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